Es:
La rinuncia all’eredità è un atto che può essere validamente compiuto, per non incorrere nel divieto dei patti successori, solo dopo la morte di colui alla cui eredità si rinuncia. L’art. 458 del cod.civ. parla chiaro “il momento iniziale del termine per rinunciare coincide con l’apertura della successione. Una rinuncia compiuta prima di tale momento è nulla in quanto integra una ipotesi di atto successorio”. Lo stesso dicasi se si tratta di rinuncia al legato. Le rinunce eventuali possono essere fatte solo dopo la morte del testatore.
http://www.dirittoefamiglia.it/Redaz...ziaeredita.htm

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