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Effettivamente, chiamandosi attraversamento pedonale, questo è definito dal codice della strada come "parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli", lasciando, quindi, intendere, correttamente, che esso possa e debba essere utilizzato esclusivamente dai cc.dd. pedoni.Non è quindi possibile impegnare un attraversamento pedonale in condotta di un veicolo, fosse anche una bicicletta.Secondo la prevalente dottrina, il conducente di bicicletta, nell'attraversare perpendicolarmente l'asse della carreggiata, sull'attraversamento pedonale, eseguirebbe una "immissione in un flusso della circolazione": ai sensi dell'articolo 154, comma 3, lettera c), codice della strada, dovrebbe, quindi cedere la precedenza ai veicoli circolanti sulla carreggiata.A parere di chi scrive, però, a tale situazione potrebbe anche applicarsi la sanzione prevista dall'articolo 143, codice della strada, in quanto tale norma prescrive che i veicoli sprovvisti di motore circolino il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, mentre ciò non accade nel caso di circolazione sull'attraversamento pedonale.Quale che sia, comunque, la violazione accertata, al ciclista, ormai, dopo le modifiche apportate dalla legge 120/2010 all'articolo 219bis, codice della strada, non è più possibile applicare la decurtazione dei punti dall'eventuale patente posseduta.
dott. MASSAVELLI Marco
Gennaio 2011