Originariamente inviato da franzauker


ne puoi avere anche 5000, senza mandato, che c'entra?

Quelli che materialmente possono parlare, mi risulta, sono massimo 2 (+ sostituti, ovvero 2+2, non credo i sostituti possano farsi ricorsivamente sostituire ex art. 102 cpp).
Sempre salvo eventuali correzioni

Ad esempio leggendo la mitica sentenza andreotti (d'appello) paiono essere 3 in tutto (dovrebbero essere i due "titolari" più la Bongiorno come sostituta, o viceversa)
L'imputato ha diritto a nominare fino a 2 difensori di fiducia, i difensori di fiducia se non possono presenziare ad un'udienza possono nominare un sostituto ex 102 cpp ciascuno, quindi materialmente l'imputato durante l'udienza non puó mai essere assistito da piú di 2 avvocati, anche perchè se é presente il titolare il sostituto non puó partecipare.

L'avvocato nominato (non importa se d'ufficio o di fiducia) puó cambiare il sostituto quanto volte gli pare, anche 1000 sostituti per 1000 udienze diverse