Art. 27
Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto
di pagamento di base
1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 e' soppresso;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "L'Associazione
bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di
pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat,
le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni
delle imprese maggiormente significative a livello nazionale
definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi
successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle
commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle
transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto
della necessita' di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi,
nonche' di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle
regole di concorrenza";
c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "Entro i sei mesi
successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle
misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione
e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia
e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato";
d) e' inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione
di efficacia di cui al comma 10, l'applicazione del comma 7
dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sospesa. In
caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge
12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel caso di valutazione non
positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo
34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' dettata dal decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10".
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