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Nuova disciplina dell’editoria e delega al Governo per l’emanazione
di un testo unico sul riordino della legislazione nel settore editoriale
(disegno di legge 3 agosto 2007)
Art. 1
(Finalità generali)
1. La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana,
periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio
del pluralismo dell’informazione affermato dall’articolo 21 della
Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere
informati.
2. Tale disciplina mira all’arricchimento della produzione e della
circolazione dei prodotti editoriali, allo sviluppo delle imprese e del
settore editoriale in conformità ai principi della concorrenza e del
pluralismo, al sostegno all’innovazione e all’occupazione, alla
razionalizzazione e alla trasparenza delle provvidenze pubbliche, nel
rispetto dei principi affermati dallo stesso articolo 21 della Costituzione,
delle competenze assegnate alle Regioni dall’articolo 117 della
Costituzione, delle norme comunitarie, della giurisprudenza
costituzionale.
Capo I
Il prodotto e l’attività editoriale
Art. 2
(Definizione del prodotto editoriale)
1. Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da
finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento,
che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale
esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola
informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
3. La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici
e audiovisivi.
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Art. 3
(Tutela del prodotto editoriale)
1. L’originalità del prodotto editoriale è riconosciuta e tutelata come
espressione dell’intelligenza e del lavoro della persona. La protezione
della proprietà intellettuale sul prodotto editoriale tiene conto
dell’interesse generale alla circolazione delle informazioni e alla
diffusione della conoscenza.
Art. 4
(Prodotti editoriali integrativi o collaterali)
1. Per prodotti editoriali integrativi o collaterali si intendono i prodotti
editoriali, compresi i prodotti discografici e audiovisivi, diffusi unitamente
al prodotto editoriale principale. I prodotti editoriali integrativi o collaterali
seguono il regime giuridico applicato al prodotto principale al quale sono
uniti. Le disposizioni del presente comma non hanno effetti ai fini fiscali.
2. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “; se il costo del bene
ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è
superiore al dieci per cento del prezzo o dell’intera confezione” sono
sostituite dalle seguenti: “; in tal caso”.
Art. 5
(Esercizio dell’attività editoriale)
1. Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e
distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta
pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in
forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.
Art. 6
(Registro degli operatori di comunicazione)
1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo
nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale
sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di
cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio
1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che
operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.
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2. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione è condizione per
l’inizio delle pubblicazioni dei quotidiani e dei periodici, e sostituisce a
tutti gli effetti la registrazione presso il Tribunale, di cui all’articolo 5 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte
dei soggetti tenuti a tale registrazione in base alla predetta normativa.
3. La tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è curata
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1,
comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione
e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti e delle
imprese tenuti all'iscrizione, ai sensi della presente legge, mediante
modalità analoghe a quelle già adottate in attuazione del predetto
articolo 1, comma 6 della legge 31 luglio 1997 n. 249 e nel rispetto delle
disposizioni già contenute nell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n.
47.
Art. 7
(Attività editoriale su internet)
1. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che
svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione
delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera
responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle
informazioni.
Capo II
Il settore editoriale
Art. 8
(Divieto di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo)
1. Il settore editoriale si conforma ai principi della concorrenza e del
pluralismo.
2. L’individuazione e la definizione dei mercati rilevanti che compongono il
settore editoriale sono effettuate dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
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3. I mercati rilevanti del settore editoriale hanno, di norma, dimensione
nazionale ma, qualora l’analisi evidenzi l’esistenza di mercati omogenei
su base regionale o interregionale, l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni può definirne diversamente l’ambito geografico.
4. Nel settore editoriale ed in ciascuno dei mercati rilevanti che lo
compongono sono vietati la costituzione o il mantenimento, anche
attraverso società controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’art.
2359 c.c., di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo.
5. Fermi restando i limiti relativi alla tiratura e alla raccolta pubblicitaria di
cui all’articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e
all’articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni accerta l’esistenza di posizioni dominanti o
comunque lesive del pluralismo nel settore editoriale e in ciascuno dei
mercati rilevanti che lo compongono. Nel formulare il proprio giudizio,
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tiene conto del livello di
concorrenza all’interno del mercato rilevante, delle barriere all’ingresso
nello stesso, dei ricavi delle imprese in rapporto ai ricavi del mercato
rilevante e dei mercati connessi, dell’efficienza economica delle imprese,
della diffusione dei prodotti editoriali ma può comunque definire ulteriori
elementi di valutazione.
6. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che
contrastano con i divieti e i limiti di cui ai precedenti commi sono nulli.
Art. 9
(Rimozione delle posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo)
1. I soggetti che operano nel settore editoriale sono tenuti a comunicare
preventivamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le
acquisizioni, le intese e le operazioni di concentrazione a cui
partecipino.
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2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a seguito delle
comunicazioni di cui al comma 1, su segnalazione di chi vi abbia
interesse o d’ufficio, verifica che non si costituiscano o si mantengano
posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo. Qualora accerti
che un soggetto si trovi nella condizione di poter violare i divieti e i limiti
di cui all’articolo 8, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando agli
interessati la situazione di rischio.
3. Ferma restando la nullità di cui all’articolo 8, comma 6, l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, a seguito di un’istruttoria svolta nel
rispetto del principio del contraddittorio, adotta i provvedimenti necessari
per eliminare o impedire la costituzione o il mantenimento delle
situazioni vietate. Ove accerti il compimento di atti o di operazioni
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idonee a determinare una posizione dominante o comunque lesiva del
pluralismo, ne inibisce la prosecuzione e ne ordina la rimozione. Ove
risulti indispensabile la dismissione di aziende o di rami di azienda, fissa
un termine, che non può essere comunque inferiore a sei mesi e
superiore a diciotto mesi, entro il quale gli interessati debbono
provvedere alla dismissione.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento
adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i
provvedimenti di cui al comma 3, i relativi procedimenti e le modalità di
comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica
dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi
di presentare proprie deduzioni in ogni fase dell'istruttoria, il potere
dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in
possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria
stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti
alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in
conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
5. Le imprese editrici perdono il diritto alle provvidenze ed agevolazioni
previste dalla legge a partire dal momento in cui si sia determinata la
posizione dominante o comunque lesiva del pluralismo, così come
accertata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per tutto il
periodo in cui tale posizione sia stata conservata.
6. In caso di inottemperanza ai provvedimenti adottati dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente articolo, si applica ai
soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore
al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato
nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione del pubblico
richiamo o dell’apertura dell’istruttoria.
Art. 10
(Il mercato della pubblicità destinato ai prodotti editoriali)
1. Al fine di garantire i principi di concorrenza e pluralismo, gli operatori del
mercato della pubblicità destinato ai prodotti editoriali organizzano la
propria attività nel rispetto della trasparenza delle politiche commerciali,
della correttezza ed attendibilità delle indagini di rilevazione e dei dati
relativi alla lettura e alla diffusione.
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Art. 11
(Attività di intermediazione sulla pubblicità )
1. Per attività di intermediazione sulla pubblicità, ai fini della presente legge,
si intende:
a) la ricerca e l’acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione
e di comunicazione, comprese le reti elettroniche, per la pubblicazione e la
diffusione di messaggi pubblicitari;
b) la valutazione, la pianificazione, la gestione, il controllo degli investimenti
ed ogni altra prestazione connessa all’acquisto degli spazi di cui alla lettera
a).
2. I soggetti che esercitano l’attività di intermediazione sulla pubblicità
possono acquistare spazi pubblicitari sui mezzi di informazione e di
comunicazione, comprese le reti elettroniche, esclusivamente per conto
di un committente e sulla base di un mandato scritto.
3. Il contratto tra il committente e l’intermediario fissa le condizioni della
remunerazione del mandatario, le diverse prestazioni che verranno
offerte ed il loro singolo costo.
4. Gli esercenti attività di intermediazione sulla pubblicità non possono
ricevere alcuna remunerazione o vantaggio da parte di soggetti diversi
dai committenti.
5. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore
a decorrere dal 1° gennaio 2009.
6. Sono nulli i contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente
articolo.
Art. 12
(Distribuzione dell’editoria quotidiana e periodica)
1. Gli operatori della distribuzione dell’editoria quotidiana e periodica nelle
concrete pratiche commerciali, nei diversi passaggi e ad ogni stadio,
nazionale o locale, della filiera distributiva, rispettano i principi della
concorrenza e del pluralismo e garantiscono la parità di trattamento fra le
testate giornalistiche.