Tu sei tutelato come autore a prescindere da accordi fra le parti: la paternità dell'opera è prevista dalla legge sul diritto d'utore e puo' essere rivendicata con ogni mezzo. Intanto comincia firmare le pagine (e il codice) come autore.

Per quanto invece riguarda i diritti di sfruttamento commerciale, questi possono essere ceduti tramite accordo delle parti. L'accordo puo' essere scritto ed eventualmente registrato per darne validità erga omnes: una volta registrato il contratto rimane nei pubblici registri e quindi non puo' esserne messa in dubbio l'esistenza giuridica e la data di stipula.

Di solito i costi, che si calcolano in percentuale sul valore del contratto, sono divisi a metà fra committente e prestatore d'opera con opportuna clausola apposta nell'accordo stesso.

Il deposito alla siae o presso notaio, sono pratiche costose e/o formalmente impegnative (nel senso di formalità da adempiere) e quindi consigliabili solo se l'opera è particolarmente rilevante e remunerativa e, ovviamente, se vi sia particolre diffidenza verso il committente.