A onore del vero...
L'UNICO documento legale è la stampa originale della fattura.
Possono essere considerate valide anche ristampe o fotocopie, a condizione che, in caso di disputa giuridica, vengano autenticate, insieme ai registri contabili cartacei, con atto notarile.
Il vantaggio di avere in "elettronico" una copia (inalterata) della fattura è il fatto di poterla ricercare più velocemente e di poterci fare calcoli eventuli (es liquidazioni di imposta).
(A questo punto so già che franzauker mi scriverà: "Ma cosa dici!!! E' meglio copiare i valori in un'altra tabella...)![]()

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