A onore del vero...

L'UNICO documento legale è la stampa originale della fattura.
Possono essere considerate valide anche ristampe o fotocopie, a condizione che, in caso di disputa giuridica, vengano autenticate, insieme ai registri contabili cartacei, con atto notarile.

Il vantaggio di avere in "elettronico" una copia (inalterata) della fattura è il fatto di poterla ricercare più velocemente e di poterci fare calcoli eventuli (es liquidazioni di imposta).

(A questo punto so già che franzauker mi scriverà: "Ma cosa dici!!! E' meglio copiare i valori in un'altra tabella...)