Il diritto d'autore è un affare serio. La questione era delicata anche prima che irrompesse la tecnologia, ma da quando i file PSD e fotocamerne digitali hanno soppiantato tela e macchine reflex, e online ormai si mette e si trova tutto, autori e giuristi si sono messi in allarme.
Il diritto d'autore invece nel turbine di questi anni non è molto cambiato: accentuatasi la sua vulnerabilità, la sostanza del suo contenuto e i mezzi a disposizione di chi si reputa leso sono rimasti gli stessi. Molti auspicano che dalla tecnologia, che è stata la causa della crisi, venga presto la soluzione col perfezionamento dei sistemi di marcatura, i watermark; per altri la crisi è irrimediabile e la realtà del mondo digitale rende impossibile tutelare la proprietà intellettuale. Insomma, l'immagine digitale e la sua tutela legale sono un po' come l'araba fenice:"che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa". Il primo posto dove cercheremo noi è la legge, che offre orizzonte impervio, ma non inaccessibile.
Ogni opera è tutelata dal diritto d'autore, il copyright sin dalla sua creazione cioè dal momento in cui dalla mente del suo sviluppatore passa a un piano percepibile e viene fissata su un supporto materiale.
Questo vale per testi, opere pittoriche, fotografie, musiche e film.
La tutela accordata dalla legge prescinde dal "valore" dell'opera.
Non è la legge a dover dire cos'è arte e cosa non lo sia, faremmo male a chiederglielo e dunque non lo facciamo.
Basta un elemento di originalità e interpretazione.
Tradizionalmente, i profili di tutela sono due: quello morale e quello economico. Il diritto morale d'autore è ciò che spetta al creatore e cioè, in primo luogo, di essere riconosciuto tale (la "paternità") e poi di opporsi a deformazioni dell'opera che possano essere di pregiudizio alla sua reputazione, e il diritto di scegliere se e quando rendere l'opera pubblica.
La crescita delle digitalizzazioni offre infinite possibilità di ridicolizzare, distorcere, appropriarsi dei materiali digitali e queste infinite possibilità sono altrettante occasioni di offensa ai profili morali del diritto d'autore.
L'aspetto economico consiste invece nel diritto di trarre proventi dall'opera, di gestirne il cosiddetto sfruttamente economico: esso spetta in origine all'autore ma può essere ceduto (a differenza del diritto morale che è inalienabile) anche definitivamente.
Proprio per questa possibilità è sempre bene che gli autori specifichino nel dettaglio la misura delle cessioni, per esempio indicando destinazione d'uso della pubblicazione o esposizione e durata dell'impegno.
Il diritto allo sfruttamento economico dell'opera ha una durata temporale limitata. Sono le leggi dei diversi paesi a stabilire per quanti anni dalla morte dell'autore tale diritto spetti agli eredi o a chi sia stato in vita cessionario.
La tutela delle opere dell'ingegno, infatti, è basata sul principio di territorialità. E' valida cioè la legislazione del Paese d'origine dell'autore. Grazie però alle convenzioni internazionale (la più importante: Berna 1971) la tutela è estesa nei suoi aspetti principali a tutto il mondo.
Quindi possiamo dire che in generale i diritti economici possono essere esercitati fino a 70 anni dalla morte dell'autore. Tale durata è stabilita solo per le opere creative, quelle nelle quali si trova una traccia interpretativa dell'autore; per le semplici fotografie anche eseguite con fotocamera digitale, la protezione è assicurata solo per un periodo di 20 anni dalla data di realizzazione. Scaduti questi termini si dice che l'opera passa al "pubblico dominio", rientra cioè nel patrimonio di tutti e chiunque può riprodurla, utilizzarla e modificarla.
In riferimento a internet, qualunque immagine presente sulla rete è considerata esteriorizzata e quindi protetta da copyright. Solo le immagini di cui si può dire con sicurezza che siano scaduti i termini che abbiamo citato sono liberalmente utilizzabili.
Di fronte alla difficoltà di tener testa alle insidie del mondo digitale, la giurisprudenza statunitense ha concepito "la teoria della licenza implicita". Ha cioè ritenuto che mettere a disposizione in rete le proprie creazioni comporta l'autorizzazione, appunto implicita, alla visualizzazione e quindi alla riproduzione "in locale" dell'opera. Di qui il passo è breve per affermare che l'atto di esporre i proprio materiali su internet è sininimo di offrirli liberialla libera disponibilità. Naturalmente, va subito chiarito che questa teoria contrasta con il diritto vigente e che non fornirebbe alcuna valida difesa; ma senz'altro coglie un aspetto dello spirito della rete e anche di molti autori che esplicitamente, ed è questa la parola chiave, rinunciano ai loro diritti per lasciare che le opere vivano di una vita propria.
Tratto da "Computer Graphics & Publishing - n. 6/2000
Adesso riposo le manine
se vi interessa posso trascrivere ulteriori informazioni.
Bye![]()