Brevemente:
L'attestato di rischio (anche detto ATR) è il documento che certifica la nostra storia assicurativa nel campo della responsabilità civile. La compagnia di assicurazione ce lo consegna, aggiornato, alla scadenza della nostra polizza: l'assicurato lo deve conservare perché è il suo biglietto da visita da presentare per un eventuale cambio di assicurazione. Sull'attestato di rischio sono riportati tutti gli incidenti che abbiamo denunciato negli ultimi 5 anni. Tra questi ci sono sia quelli già liquidati dalla compagnia, che quelli in corso di liquidazione. Un tempo erano inseriti anche quei sinistri su cui la compagnia aveva posto una riserva. Se la riserva finiva con un non pagamento, l'assicurato rientrava l'anno successivo nella classe che gli sarebbe spettata se non avesse causato l'incidente, con tanto di restituzione della differenza pagata. Con il nuovo Codice delle assicurazioni, invece, bisogna sempre effettivamente accertare il danno per far diminuire la classe di merito dell'assicurato. Dai danni riportati sull'attestato di rischio, infatti, deriva la nostra classe di merito, quella a cui siamo assegnati e che determina il costo del premio della polizza bonus malus.
Tra le altre informazioni che l'ATR deve contenere ci sono le generalità dell'assicurato, il nome della compagnia assicurativa, il numero del contratto, la formula tariffaria del contratto in scadenza, la data esatta di scadenza e, ovviamente, la firma di un referente della compagnia assicurativa. Secondo il nuovo codice delle assicurazioni l'attestato va consegnato al cliente almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza della sua polizza. Prima del 2007, la scadenza per le compagnie era di soli 3 giorni e rendeva di fatto difficile e sicuramente più impegnativo effettuare un cambio di compagnia assicurativa.
Nel caso di compagnie tradizionali occorre ritirare di persona l'attestato di rischio dal proprio intermediario, agente o broker farlo ritirare da un'altra persona con delega scritta e firmata. Se siamo assicurati da una compagnia diretta - telefonica o online– l'ATR ci giungerà via posta, a casa, entro la scadenza dei 30 giorni lavorativi imposti per legge, anche se l'assicurato non ne ha fatto richiesta esplicita. L'attestato di rischio vale 3 mesi ma dura in effetti 5 anni, con le nuove regole del Codice delle assicurazioni. Questo vuol dire che per conservare la stessa classe di merito, bisogna assicurarsi entro 3 mesi dalla sua consegna. Se però si fa passare un anno o più, si può ancora godere della stessa classe di merito, a patto di firmare la dichiarazione di non aver circolato in auto dopo la scadenza del contratto di assicurazione. La nuova compagnia controlla anche la rispondenza tra il contraente, cioè chi paga e stipula la polizza, e il proprietario del veicolo, riportato sul libretto di circolazione della macchina.
L’attestato di rischio è quindi una sorta di “pagella” dell’automobilista in seguito alla quale è possibile stipulare un contratto assicurativo. Tale contratto deve essere depositato quindi entro e non oltre tre mesi dalla consegna dell’attestato di rischio. Se si facesse passare più tempo, si potrebbe godere dell’attestato di merito già approvato solo previa certificazione di non avere circolato nel periodo di tempo “non coperto”.
Nel caso in cui la nostra automobile fosse assicurata da una compagnia che ha operato con noi telefonicamente o online, l’attestato di rischio ci arriverà a casa entro un limite massimo di trenta giorni lavorativi. Le assicurazioni, così come le assicurazioni online, controllano d’altronde l’effettiva corrispondenza tra il contraente dell’assicurazione e il proprietario dell’automezzo in questione. Essendo un documento obbligato, l’attestato di rischio è rilasciato dalle compagnie assicurative online a costo zero, esattamente come è rilasciato dalle compagnie “normali”.
All’interno dell’attestato di rischio devono comparire anche: il nome della compagnia di assicurazioni; il nome del contraente; il tipo di tariffario adoperato; la firma dell’assicuratore e del contraente; il numero di polizza e la sua data di scadenza; i dati relativi alla targa. È spesso necessaria anche una copia del libretto di circolazione attestante i dati della veicolo, quali la targa, il modello, l’anno di immatricolazione, la marca ecc, e del proprietario dello stesso.
L’attestato di rischio scade dopo cinque ed è legittimato dall’articolo 5, comma 1 bis, della legge numero 40 del 2007; tale articolo è nato per modificare l’articolo 134, comma 3, del Codice delle Assicurazioni. L’attestato di rischio viene inviato dalla compagnia assicuratrice all’indirizzo nel quale risiede il contraente con un margine obbligatori di almeno trenta giorni dallo scadere del contratto stesso.
Esiste una tabella utile per la compilazione dell’attestato di rischio che definisce quali solo le categorie e le classi di sinistri possibili. Ci possono essere infatti i sinistri con responsabilità principale, se corrispondono ad una percentuale uguale o superio al 51% e i sinistri con responsabilità prioritaria. Il provvedimento ISPVAP numero 2590 dell’otto febbraio 2008 ha invece eliminato i sinistri dei quali non si riesce a capire la responsabilità, definiti “con riserva”.
La durata dell’attestato di rischio è di 5 anni, come sancito dall’articolo 5 della legge 40 del 2007. Per il periodo di tempo fissato, l’attestato certificherà quindi il numero di incidenti a carico del possessore del mezzo, da non confondere con l’intestatario del contratto, e dei comproprietari. E’ importante non dimenticare che il documento “si sposta” con la persona, e che quindi estende la sua validità ad ogni automobile venga assicurata dall’interessato.
Fino a poco tempo fa l’attestato di rischio aveva la durata di un anno, invece ora la durata attestato di rischio è cambiata e il documento scade dopo cinque anni, dalla data in cui la polizza assicurativa è stata redatta. Nel caso in cui una persona desideri stipulare un’assicurazione rca con una nuova compagnia assicurativa, ma il suo attestato di rischio è scaduto, gli verrà assegnata la quattordicesima classe di merito, che è la più costosa.
E’ importante sapere che il decreto Bersani ha stabilito che la compagnia assicuratrice ha l’obbligo di inviare l’attestato di rischio all’intestatario, un mese prima che la polizza assicurativa del suo mezzo scada. Nel caso in cui l’intestatario abbia perso l’attestato di rischio, può chiedere alla sua compagnia assicuratrice un duplicato. Il duplicato dell’attestato di rischio può anche essere utilizzato dall’intestatario per ottenere informazioni sui costi della propria polizza assicurativa, presso però un’altra compagnia di assicurazione. Per richiedere il duplicato attestato di rischio, è necessario presentare una richiesta scritta alla compagnia assicurativa o all’agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.
Secondo il codice delle assicurazioni dell’Isvap, la compagnia assicurativa ha l’obbligo di spedire il duplicato dell’attestato di rischio entro 15 giorni dalla richiesta. E’ importante sapere che molte compagnie di assicurazione offrono la possibilità ai propri clienti di richiedere direttamente in sede il duplicato, e averlo seduta stante. Nel caso in cui la polizza assicurativa sia stata stipulata tramite le agenzie di assicurazione online, l’interessato deve richiedere il duplicato dell’attestato di rischio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Tutte le compagnie assicurative hanno l'obbligo di rilasciare ogni anno al proprio assicurato l'attestato di rischio. L'attestato va trasmesso almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, può essere trasmesso per posta ordinaria, mail o può essere lasciato presso l'agenzia assicurativa avendo cura di avvisare l'assicurato della necessità del ritiro.
L' attestato indica la presenza o meno di incidenti che relativamente ad un dato veicolo possono essere stati commessi. E' quindi evidente che per ogni auto, sarà necessaria un'assicurazione rca con il relativo attestato di rischio. Nell'attestato di rischio è indicata la classe universale o CU fondamentale per poter fare i preventivi e la classe di provenienza e di assegnazione interne alla compagnia, ma è quella indicata con la dicitura CU che va inserita nei preventivi. L'attestato di rischio ha una validità di 5 anni trascorsi i quali non sarà più possibile usufruire della classe universale ivi indicata. L'attestato di rischio è un documento di fondamentale importanza visto il cambio sempre più frequente di compagnia assicurativa, conseguenza del confronto assicurazioni auto che avviene attraverso i preventivi on line. Tra i documenti chiesti dalla nuova compagnia vi è infatti l'attestato di rischio che certifica la classe di rischio CU e indica eventuali sinistri commessi.
Premesso che si possono fare preventivi anche senza avere l'attestato di rischio, ecco cosa è fare negli specifici casi in cui non si possiede l'attestato di rischio:
- se il proprietario del veicolo è stato assicurato ma la compagnia non ha provveduto ad adempiere l'obbligo di invio dell'attestato è bene farne richiesta con lettera a/r all'ultima compagnia presso cui si è stati assicurati;
- se il veicolo nuovo o usato è stato appena acquistato e mai assicurato dal nuovo proprietario verrà attribuita la 14esima classe universale di rischio, salvo si usufruisca della legge Bersani;
- se il proprietario ha già assicurato il veicolo ma non riesce a reperire l'attestato di rischio si potrà finire nella 18esima classe di rischio CU;
- è importante inoltre ricordare che è possibile utilizzare un'attestato anche se non si è stati assicurati l'anno precedente vista ha validità di 5 anni del documento, tuttavia in questi casi le compagnie potrebbero applicare tariffe maggiori.
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