Non mi risulta (ma potrei sbagliare) che la PEC sia obbligatorio esporla nel sito.
A tal proposito ho trovato questo articolo che cita testualmente:
L’art. 2250 del codice civile – obblighi su atti e corrispondenze – impone alle società che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione e collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico di inserire anche le e informazioni sull’indirizzo PEC, oltre a quelle consuete su sede sociale, numero di iscrizione al Registro Imprese, capitale sociale, ecc.
Peccato che l'art. 2250 non lo dica affatto (quindi il giornalista, a mio avviso, ha preso una cantonata).
Riporto l'art. 2250:
Ho sottolineato la parte riportata dall'articolo e... nei commi 1, 2, 3 e 4 non si fa alcuna menzione all'indirizzo PEC.Art. 2250.
Indicazione negli atti e nella corrispondenza.
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.
Se qualcuno ha informazioni più capillari, lo leggo volentieri.
Ciao.![]()



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