Purtroppo né l'Art. 39 del CdS, né l'Art 77 e succ. del regolamento menzionano le modalità di modifica della segnaletica orizzontale in statu.
Quindi la modifica di detti segnali si potrebbe generalizzare come atto vandalico di cosa pubblica, aggravabile dalla messa a rischio della circolazione.
L'unico appiglio sono i commi 5, 6 e 7 dell'Art. 79 del regolamento:
5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.
6. La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.
7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorché posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.
Se la carta apposta è opaca...
Inoltre, l'Art. 77 comma 7 del regolamento stabilisce che sul retro del segnale debba esserci l'ordinanza di apposizione. Bisogna verificare se quanto apposto sul segnale sia conforme all'ordinanza.
Qualsiasi altro appiglio credo debba ricercarsi nel regolamento di Polizia Comunale e nelle Ordinanze.