In effetti mi ero documentato sulla cosa. Ciò che dici è valido fino al 2013, invece in art. 6, c. 1, legge n. 128/2013 viene stabilito che "gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scola¬stico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola "
In pratica è indispensabile la collaborazione di almeno un docente per libro che si faccia carico di certificare la bontà del testo e che ne invii una copia al ministero. E qui si ritorna al discorso precedente di saucer. Ad ogni modo iniziare con del materiale di supporto sarebbe già un passo in avanti.
Sulle modifiche mi sono espresso male io probabilmente, queste saranno consentite solo a docenti e/o professionisti del settore al quale il testo si riferisce.


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