La regola base nelle compravendite è quella della "res perit domino". Per cui un furto o la distruzione del bene per incendio o altro lo subisce quello che sia l'effettivo proprietario al momento dell'evento.

Quindi in linea generale la via è quella di non acquistare immediatamente il bene, ma impegnarsi a farlo. (in certi casi si fa invece il contratto e si inserisce una clausola sospensiva degli effetti del contratto)
Il venditore potrà essere soddisfatto con un preliminare che preveda l'obbligo del futuro acquirente ad acquistare il bene entro una certa data, e sarà tanto più cautelato quanto più si stabilisca una caparra, magari la penitenziale.
Ad ogni modo ci si obbliga in sostanza a concludere il contratto in un secondo momento e il venditore (ed anche l'acquirente, naturalmente) è pienamente tutelato dall'art. 2932 c.c. ovvero l'esecuzione specifica (cioè disposta dal giudice) dell'obbligo di concludere un contratto.

In sostanza gli metti X euro in mano a titolo di caparra, che lui potrà trattenere in caso diinadempimento, e che andrà a conguaglio della somma totale nel caso di regolare acquisto. Ma firmando che tra 30 gg. ti impegni ad andare ad acquistare il mezzo, dando la differenza dell'importo (che avrete già inserito in contratto), lui se vuole potrà anche ottenere che il giudice dichiari l'acquisto al quale tu non adempi. Insomma è ampiamente tutelato.

Queste sono le mie scarne conoscenze (che poi in diritto civile ho studiato un malloppone di 400 pagg. proprio sulla compravendita )...
Spero sia d'aiuto...