Alcune osservazioni:
Finora si è parlato di DIRITTO di RECESSO. Fermo restando che il D.Lgs. 15 gennaio 1992, n.50, è tuttora valido e che il successivo D.Lgs. 185/99 è stato emanato a maggiore tutela del consumatore (potremmo ancora disquisire su alcuni aspetti dei due D.Lgs ) a me sembra che il problema sollevato riguardi i molti utenti insoddisfatti del servizio Tiscali ma in fase di erogazione del servizio medesimo. Bene, credo che questo aspetto vada trattato più propriamente nell'ambito della RISOLUZIONE del contratto. Capisco l'esigenza che alcuni (o molti) vorrebbero utilizzare il diritto di recesso quale soluzione dopo aver verificato il grado di funzionalità del collegmento Tiscali, ma stiamo parlando di un'altra cosa e cioè di fatti avvenuti dopo la conclusione del contratto (purtroppo).