in sintesi: Tin.it ha fatto in tv della pubblicità ingannevole circa la sua adsl: interviene il Garante tlc che ne approva l'operato, ritenendola non colpevole
deve allora intervenire il Garante della Concorrenza e del Mercato per ritenerla colpevole, come si meritava
http://www.agcm.it/AGCM_ITA/BOLL/BOL...5?OpenDocument
PI4035 - ADSL/TIN.IT
Provvedimento n. 11962
Bollettino n.18 del 19 maggio 2003
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2003;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTA la propria delibera del 12 dicembre 2002, con la quale è stata rigettata l’istanza di sospensione provvisoria della pubblicità;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 11 novembre 2002, integrata in data 25 e 28 novembre 2002 con gli elementi idonei all’identificazione del messaggio pubblicitario, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio diffuso da Tin. it., divisione Internet della società Seat Pagine Gialle Spa, in data 27 ottobre e 3 novembre 2002 sull’emittente televisiva Canale 5 e relativo ai servizi di accesso ad Internet in tecnologia ADSL.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio segnalato sarebbe ingannevole in quanto durante lo spot si sostiene che l’offerta di Tin. it consente di raggiungere la “velocità massima” nei collegamenti ad Internet in modalità ADSL. Ma altri provider, quali ad esempio Fastweb, consentono di raggiungere velocità di collegamento più elevate. Inoltre, il messaggio sarebbe da ritenersi ingannevole in relazione alla prospettazione delle condizioni economiche dell’offerta, in quanto si limita ad affermare “…a partire da 12,95 euro al mese IVA inclusa” senza specificare che tale prezzo non include il canone di Telecom Italia e altri costi aggiuntivi che vengono illustrati in maniera non immediatamente percepibile. L’offerta sarebbe inoltre soggetta a restrizioni accessorie in quanto solo i clienti di Telecom Italia Spa per i servizi di telefonia fissa potrebbero accedere all’offerta pubblicizzata.
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V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo televisivo, in data 14 febbraio 2003 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con parere pervenuto in data 19 marzo 2003, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame non costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, e 3, del Decreto Legislativo n. 74/92,
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RITENUTO, pertanto, in difformità con il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame sono da considerarsi ingannevoli, in relazione alle modalità di prospettazione, con possibile pregiudizio dei consumatori e lesione dei concorrenti;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società Seat Pagine Gialle Spa, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.
L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
pace & bene :mavieni:

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