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  1. #1

    copyright su testi e immagini nei libri....

    sarà il posto giusto? bo
    al max lo spostate

    cosa mi dite in riguardo alle immagini e ai testi contenuti in un libro?
    sono ovviamente coperti da copyright.... e fin qui non si scappa.... ma possono essere usati liberamente ad esempio in un sito web se viene opportunamente messa una didascalia in cui si segnala l'autore e/o il proprietario delle foto?
    oppure è un passo obbligato quello di richiederne l'uso al chi deteniete i copyright?

  2. #2
    Utente di HTML.it L'avatar di zermatt
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    se ne è parlato molte volte.Solitamente si dice che per un sito con finalità commerciali è d'obbligo per le immagini e altro chiedere l'autorizzazione alla casa editrice o all'autore; per scopi non commerciali è consentita la semplice citazione dell'autore. Ma l'argomento è molto complesso e quindi ti consiglio di fare una ricerca e vedere quanto è saltato fuori negli altri 3d.

  3. #3
    Utente di HTML.it L'avatar di zermatt
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    dai un'occhiata qui sotto
    http://www.dirittodautore.it/

  4. #4
    thnks zermatt

  5. #5
    Prima del D.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19, che recepisce le norme della Convenzione di Berna nel testo di Parigi, ratificato dall'Italia nel 1978, le fotografie erano protette dalla legge sul diritto d'autore solo come oggetto di diritto connesso. Questo fatto aveva creato una discordanza tra la protezione accordata alle fotografie dalla legge italiana e quella riconosciuta in sede internazionale, superata dal recepimento delle norme della Convenzione di Berna.
    Perciò la legge italiana opera una distinzione tra le fotografie dotate di carattere creativo, tutelabili come oggetto di diritto d'autore, dalle semplici fotografie, tutelabili come oggetti di diritto connesso ai sensi del citato art. 87 LDA.

    Come oggetto di diritto d'autore, la fotografia trova protezione all'art. 2 n. 7 della legge sul diritto d'autore:
    "le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia... omissis".

    Come oggetto di diritto connesso, la semplice fotografia trova protezione al Capo V della legge del diritto d'autore agli articoli da 87 a 92. È la legge stessa a definire all'art. 87 cosa si debba intendere per fotografia:
    "le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche". Viene successivamente specificato che non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggettti materiali, disegni tecnici e simili.

    La distinzione operata dalla legge ha la sua giustificazione nel fatto che non possono essere soggette a una disciplina unitaria, e per cui messe sullo stesso piano, fotografie che hanno espresso una personale visione della realtà, risultato delle scelte e dell'attività preparatoria del fotografo, e quelle prive di qualsiasi contenuto espressivo, ma riproduzione meccanica della realtà. Solo nel primo caso potrà essere individuato l'elemento creativo.

    In pratica però è difficile stabilire quando una fotografia presenti un carattere creativo sufficiente per essere tutelata come opera dell'ingegno. Il requisito della creatività non può essere identificato con il valore artistico della fotografia, ma sussiste, secondo i criteri stabiliti dalla dottrina e applicati dalla giurisprudenza, quando l'immagine fotografica presenta tratti individuali tanto marcati da far riconoscere l'impronta personale del suo autore.

    In questo caso all'autore dell'opera fotografica spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d'autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.

    Le semplici fotografie
    Per quanto riguarda le semplici fotografie, in capo all'autore la legge riconosce alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, che sono elencati all'art. 88:
    1) il diritto esclusivo di riproduzione;
    2) il diritto esclusivo di diffusione e spaccio,
    salvo quanto disposto successivamente per il ritratto e senza pregiudizio dei diritti di autore sull'opera riprodotta per quanto riguarda le fotografie riproducenti opere dell'arte figurative (comma 1).

    Se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto spetta al datore di lavoro (comma 2). Lo stesso principio si applica per una fotografia di cose in possesso del committente (ovvero di chi ordina la fotografia), salvo pagamento al fotografo di un equo compenso.

    La cessione del negativo (o di un analogo mezzo di riproduzione della fotografia) comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti di utilizzazione (art. 89).

    La legge stabilisce inoltre che gli esemplari delle foto devono portare le seguenti indicazioni:
    1) il nome del fotografo (o della ditta dal quale il fotografo dipende);
    2) la data dell'anno di produzione;
    3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
    La mancanza di questi dati non si ripercuote sulla riproduzione, che non viene considerata abusiva a meno che non venga provata la malafede di chi riproduce.

    Al fotografo spetta un equo compenso per la riproduzione della sua opera. L'art 91 specifica che la riproduzione nelle antologie a uso scolastico e in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, salvo il pagamento di un equo compenso al fotografo, e la pubblicazione del suo nome e della data dell'anno di fabbricazione.

    La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi pubblico interesse, è lecita, sempre dietro il pagamento di un equo compenso al fotografo (art. 91 comma 3).

    Infine la legge stabilisce la durata dei diritti spettanti al fotografo: 20 anni dalla produzione della foto (art. 91)se si tratta di una foto semplice, mentre le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo) sono protette fino a 70 anni dalla morte dell’autore.

    La legge prevede un trattamento particolare per il ritratto fotografico eseguito su commissione. Salvo patto contrario, esso può essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre dalla persona fotografata o dai suoi successori, senza il consenso del fotografo, salvo il pagamento a quest'ultimo di un equo compenso da parte di chi utilizza commercialmente la produzione (art. 98). Il nome del fotografo, se risulta dalla fotografia originaria, deve essere indicato.

    Per quanto riguarda le norme da applicare al ritratto, si rimanda alla pagina sulla corrispondenza epistolare e ritratto.
    La legge prevede alcune eccezioni al divieto di pubblicazione del ritratto:
    1) Se si tratta di personaggio famoso o pubblico ripreso nell'ambito della sfera della sua notorietà, la fotografia può essere pubblicata al fine di informazione senza necessità del consenso della persona ritratta.
    2) Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici.
    3) Se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o di indagine di polizia.
    4) Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, e il volto della persona non è isolato dal contesto.





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    odio quelli che sanno tutto perchè non hanno niente da imparare

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