La legge 633 del 22 aprile 1941 (diritto d'autore) è stata modificata dal decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003.
Il decreto apporta importanti cambiamenti, quindi cerchiamo di chiarire gli aspetti che ci toccano da vicino
Copia cd audio e materiale fonoaudiovisivo
Il possesso del supporto originale (acquistato legalmente) conferisce il diritto di effettuare una copia ad uso personale. La copia non può essere finalizzata al lucro e non può essere ceduta a terzi (anche gratuitamente).
La copia non è invece possibile qualora esistano delle protezioni tecnologiche atte a impedirla, introdotte per evitare ingiustificati pregiudizi ai titolari dei diritti.
Sezione Il - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Internet e Peer-to-peer
Il materiale protetto dal diritto d'autore non può essere messo a disposizione di altri utenti (neanche gratuitamente, e neanche possedendo l'originale). Allo stesso modo è punito chi scarica materiale protetto messo a disposizione da terzi.
[vedi art. 171]
Misure di protezione
Programmi per elaboratore e opere audio/fonoaudiovisive possono essere protette mediante apposite misure tecnologiche. I comportamenti atti a eludere tali misure sono punibili mediante sanzioni amministrative e accessorie (oppure, in caso concorrano altre violazioni, con le sanzioni penali previste per i reati in questione).
[vedi art. 174-ter]
Viste le nuove norme e fermo restando le considerazioni precedenti sulla copia di film in DVD, nel regolamento del forum Software non intervengono particolari cambiamenti: è consentito discutere di copia privata (personale e non a fini di lucro), mentre i comportamenti in palese violazione del diritto d'autore saranno contrastati.
Il download e la masterizzazione di software o materiale fonoaudiovisivo di cui non si detengono i diritti sono illegali e quindi in contrasto con il regolamento. Lo stesso vale per l'elusione delle misure tecnologiche di protezione.
I le fonti normative e i documenti utilizzati sono i seguenti:
Legge 22 aprile 1941 n. 633 (modificata)
Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68
Considerazioni sul decreto legislativo n. 68 (Cap. Saponaro, Guardia di Finanza)


