In effetti è l'unico dubbio. Certo non possiamo tralasciare che ai 15gg. si sommano i 10, 20, 30 che uno aspetta prima di inviare la diffida. Mica poco!Originariamente inviato da agiaco
Non essendo in grado di giudicare quali tipi di problemi un provider possa trovarsi ad affrontare, e quali sono i tempi di ripristino del servizio, consiglio di lasciare 15gg come termine, per evitare contestazioni sulla congruità dello stesso come legge richiede.
Alt. Qui non sono d'accordo. La risoluzione del contratto nel caso di decorso del termine di diffida (15gg.), avviene "di diritto", a prescindere cioé dal comportamento delle parti successivamente dal 15° giorno ed anzi a prescindere dalle intenzioni degli stessi.
Inoltre, c'è un aspetto da considerare: i rapporti tra contraenti devono essere sempre improntati a buona fede e correttezza. Se anche il servizio fosse ripristinato entro il 17° giorno, e nei due giorni precedenti il cliente non avesse stipulato contratti con altri provider, subito danni economici, e l'isp non si rifiuti di stornare dalla fattura il periodo di inutilizzo, sarebbe certo in malafede invocare l'avvenuta risoluzione, che è rimedio ESTREMO contro l'inadempienza di una parte, ma l'altra parte ha per legge il dovere di non ostacolare pretestuosamente l'esecuzione del contratto e la prosecuzione del rapporto.
Se l'isp ripristina il servizio a 15gg e 1 min. il contratto è e resta risolto senza che nessuno possa invocare scorrettezza o mala fede.
Questo non significa nemmeno ostacolare la controparte.
Il discorso vale anche a prescindere dal fatto che ai 15 gg. si aggiungano altri giorni d'inadempienza!
Non ti seguo. Se l'isp non ti ripristina il servizio e per giunta non ti rimborsa nulla, allora possiamo essere "fiscali"?
Se invece il provider non solo riattiva il servizio con un certo ritardo, ma rifiuta anche qualsiasi forma di rimborso per il periodo non goduto, allora si può essere "fiscali", in quanto all'atteggiamento ostruzionistico, e in definitiva scorretto, del provider è doveroso opporre l'avvenuta risoluzione nel modo più formalistico.
Sarà che tifo per la tutela del consumatore, ma se dopo 1 mese (mettiamo compresi i 15gg di diffida) l'isp non si fa vivo, ci sta tutta la causa di risarcimento del danno, (fermo il contratto già risolto).
E con cattiveria!!![]()
Il vero problema ostruzionistico è se non ti liberano la linea! In quel caso, legalmente, solo un provvedimento cautelare d'urgenza può liberare l'utente dall'impaccio e secondo me, trascorso il termine della diffida è bene inviare un'ulteriore comunicazione che, preso atto della risoluzione del contratto, faccia presente l'eventualità del ricorso giudiziario...
P.