qualche novità?
Per sicurezza (e conferma) qualcuno può dirmi se il mio sito di finanza in firma deve essere sottoposto a notifica presso il garante? secondo il decreto legislativo che sto allegando non dovrebbe esserlo, ma non si sa mai....

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Art. 37 (Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui
intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a
fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via
telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive,
sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa
sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il
profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o
scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di
comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del
personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di
opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla
situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.
1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1
non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri
di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto
professionale con il Servizio sanitario nazionale (1) .
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle
relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio
provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo
provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al
comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio
e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento
comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei
trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua
consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con
soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili
tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive
finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali.
(1) Comma inserito dall'articolo 2 quinquies del D.L. 26 maggio 2004, n.
138.