Legge 663/41 (n.198/04) - art.71-sexies:[supersaibal]Originariamente inviato da peste1
Infatti il possesso è:
"il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale, accompagnata dall’animus rem sibi habendi."
ART. 1140 CC [/supersaibal]
la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata
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Prestare/Noleggiare E' un "accesso lettimo", ovvero chi effettua la copia dispone in modo leggittimo della stessa, quindi e' perfettamente legale copiarsela... a patto di rispettare le protezioni anticopia in caso di "copia digitale", oppure "ripiegare" sulla copia analogica (sempre e comunque consentita li ove non si infrange altra protezione specifica... es: macrovision analogica).

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