Stando al vigente diritto penale è punibile l'interlocutore che registra la conversazione telefonica senza l'assenso dell'altra persona. L'articolo 179quinquies CP, che prevede deroghe a questo principio, è diventato sempre piú una regola in seguito alla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. Le registrazioni di conversazioni telefoniche da parte degli interlocutori potevano in definitiva essere continuamente giustificate con questa clausola d'eccezione che permetteva sino alla fine del 1997 registrazioni con attrezzature accessorie autorizzate dalle PTT. Una protezione efficace contro registrazioni telefoniche indesiderate o all'insaputa dell'altro utente non era quindi piú garantita. Nell'ambito della riveduta legge sulle telecomunicazioni la disposizione derogatoria dall'articolo 179quinquies è stata quindi redatta in modo molto piú restrittivo. Dall'inizio del 1998 la legge dichiara che è esente da pena soltanto chi registra chiamate d'emergenza a scopo d'assistenza, di salvataggio e di sicurezza.