[supersaibal]Originariamente inviato da MasterLibe
Proviamo così. Sottolineo le parole che danno un senso a quella disposizione ed enfatizzo ulteriormente l'eccezione al divieto: «Sono, comunque, vietati: (...) b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche [e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo]»

Cioè, questa disposizione pone tre divie divieti e prevede un'eccezione ai divieti stessi. Vieta: 1) la selezione degli embrioni e dei gameti; 2) gli interventi che alterano il patrimonio genetico; 3) gli interventi che servono a stabilire in anticipo le caratteristiche genetiche. L'eccezione vale per le finalità diagnostiche e terapeutiche.

Il secondo quesito lascia che l'eccezione valga per le due finalità, mentre il terzo lascia l'eccezione solo per gli «interventi aventi finalità diagnostiche». Tutt'e due vogliono abrogare le parole «di cui al comma 2 del presente articolo» che permette la ricerca e la sperimentazione solo se servono a tutelare l'embrione.

Per completezza d'informazione, parte del secondo comma dell'art. 13 -- proprio quella che tutela solo l'embrione -- verrebbe abrogato dal primo quesito.
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ora si che è chiaro...