Art. 527 "Atti osceni"
Chiunque, in luogo pubblico o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se il fatto avviene per colpa, la pena e' la multa da lire sessantamila a seicentomila.

Art. 529 "Atti e oggetti osceni: nozione"
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli
oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni 18.


Poi verrà deciso in tribunale