"Le spade (se affilate) sono armi proprie da punta e taglio, e come tali vi è l’obbligo, ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S., di denunciarne la detenzione. Sono invece coltelli gli strumenti da taglio dotati di un solo filo tagliente, la cui destinazione naturale non è l’offesa alla persona: se quelli da lei posseduti rispondono a questi requisiti, non vi è l’obbligo di denunciarli. Per le spade è normalmente vietato il porto fuori dall’abitazione, mentre per i coltelli esso può essere consentito solo per giustificato motivo (in relazione alle circostanze di tempo e luogo). Il trasporto delle spade è consentito previa presentazione del relativo avviso al Questore, ai sensi dell’art. 34 del T.U.L.P.S. e dell’art. 50 del Regolamento."
fonte: Polizia di stato
-San-

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