d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29
del predetto testo unico, esclusi quelli con volume di affari annuo non
superiore a cinque o a quindici milioni di lire esonerati dagli adempimenti
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, come
sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 313, sempreche' non abbiano rinunciato all'esonero a norma dell'ultimo
periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;