OBBLIGO DI PRESTARE CAUZIONE

1. Deve l'utente versare, all'atto di conclusione del contratto, una somma di denaro a titolo di "deposito cauzionale"?
Sì, quasi tutti i contratti prevedono che l'utente debba versare una somma di denaro come condizione per l'attivazione del servizio, somma che il più delle volte viene definita come "deposito cauzionale" (in alcuni contratti denominato come "anticipo conversazioni") non produttivo di interessi su cui il gestore potrà rivalersi in caso di inadempimento dell'utente.
E' inoltre prevista la possibilità per il gestore di chiedere un adeguamento in presenza di determinate circostanze, ad esempio qualora l'utilizzazione del servizio (traffico) in un determinato periodo ecceda l'importo medio mensile dichiarato dall'utente.

2. In caso di cessazione del contratto per qualsiasi motivo, che cosa ne sarà di questa somma?
La maggior parte dei contratti prevede che, in caso di cessazione per qualsiasi motivo del contratto, l'importo così anticipato sarà rimborsato al cliente entro un termine che va da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 6 mesi, a seconda dei contratti, una volta che l'utente abbia provveduto a pagare interamente le somme eventualmente ancora dovute al gestore.

3. La somma versata a titolo di deposito cauzionale è fruttifera di interessi?
La quasi totalità dei contratti prevedono che l'importo versato a titolo di deposito cauzionale sia infruttifero, cioè non produttivo di interessi.
Assai raramente è previsto che il rimborso di quanto originariamente previsto a titolo di deposito cauzionale avvenga con rivalutazione annuale della somma da restituire sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT. Alcuni contratti prevedono, invece, un rimborso con maggiorazione di interessi, ma con maggiorazione di interessi computati non dalla data di effettuazione del deposito, bensì dalla data in cui il consumatore ha un diritto esigibile a pretenderne la restituzione, in pratica, quindi dalla data di efficacia della disdetta ovvero dalla data di pagamento dell'ultima bolletta.
Pertanto le somme rilasciate dall'utente a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere, anche se ragioni di equità e di equilibrio contrattuale renderebbero opportuno, secondo la Commissione, il trasferimento agli utenti del beneficio finanziario netto che i gestori ricavino dalla aggregazione dei depositi cauzionali.

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