Oggi l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia il Tavolo tecnico per la fornitura dei servizi bitstream.
Si tratta di servizi che hanno carattere innovativo, e perciò è stato ora avviato, come previsto dall’art. 14 della delibera 34/06, un tavolo tecnico con gli operatori interessati, coordinato dal dottor Paolo Lupi, con la finalità di chiarire e precisare tutti gli aspetti tecnici, economici e contabili propedeutici alla loro implementazione.
Il servizio bitstream (o di flusso numerico) è così definito dalla delibera n. 34/06/CONS relativa all’analisi del mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso:
"Servizio consistente nella fornitura da parte dell’operatore di accesso della rete telefonica pubblica fissa della capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o ISP che vuole offrire il servizio a banda larga all’utente finale".
L’Autorità, con la citata delibera, ha imposto a Telecom Italia s.p.a. l’obbligo di fornitura all'ingrosso dei servizi bitstream, su rame e fibra ottica, ai sensi dell’art. 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259.
L'art. 49 citato prescrive appunto gli "obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete", che l'Autorità può imporre agli operatori, "in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale".
L'art. 4 della delibera 34/06 disciplina in particolare "l'obbligo di non discriminazione" a carico di Telecom Italia, nella fornitura del servizio bitstream.
TI dovrà applicare condizioni di natura economica e tecnica equivalenti agli altri operatori e fornire loro servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle società ad essa collegate o da essa controllate.
Dovrà poi, ai sensi dell’art. 2 comma 12 lett. f della legge 481 del 14 novembre 1995 e dell’art. 1 comma 8 della legge n. 249 del 31 luglio 1997, adottare "adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi bitstream"; il personale incaricato della gestione dei servizi all’ingrosso dovrà essere diverso dal personale delle divisioni commerciali, queste ultime non dovranno avere accesso ai dati relativi agli operatori alternativi che fanno uso dei servizi intermedi di Telecom Italia, le divisioni preposte alla fornitura dei servizi all’ingrosso devono infine trattare le richieste di attivazione, disattivazione e ripristino dei servizi bitstream da parte degli operatori alternativi in modo uniforme ed indistinguibile rispetto alle medesime richieste di servizi avanzate dalle proprie divisioni commerciali. Telecom Italia dovrà applicare i "medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società ad essa collegate o da essa controllate".
L'art. 14 della delibera 34/06, recante "Fasi per l’implementazione dell’offerta di servizi bitstream", reca la tempistica del Tavolo tecnico:
"1. Telecom Italia, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, predispone la proposta per l’offerta di servizi bitstream ed i relativi schemi di contabilità regolatoria, in accordo agli obblighi di cui al capo II e alle linee guida di cui al capo III.
2. L’Autorità, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, tenuto conto del carattere innovativo dei servizi in questione, avvia un tavolo tecnico con tutti gli operatori, con la finalità di chiarire e precisare tutti gli aspetti tecnici, economici e contabili propedeutici all’implementazione di servizi bitstream. Gli operatori partecipanti potranno portare all’attenzione del tavolo tecnico qualsiasi contributo afferente le materie oggetto di discussione ritenuto opportuno.
3. In particolare, il tavolo tecnico, che avrà durata non superiore a 60 giorni, sulla base della proposta di Telecom Italia di cui al comma 1 e di eventuali ulteriori contributi, avrà l’obiettivo di:
a. precisare i dettagli relativi ai contenuti ed alle modalità di implementazione dell’offerta bitstream con riferimento, tra l’altro, alle tecnologie di rete impiegate da Telecom Italia;
b. analizzare il livello di dettaglio e di completezza degli schemi di contabilità regolatoria.
4. All’esito dei lavori del tavolo tecnico, l’Autorità definisce, e comunica a Telecom Italia, gli schemi per la predisposizione dell’offerta di riferimento per i servizi bitstream e della relativa contabilità regolatoria.
5. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, Telecom Italia pubblica l’offerta di riferimento per i servizi bitstream.
6. L’Autorità approva con eventuali modifiche l’offerta di riferimento per i servizi bitstream."
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