[up con aut. mod. jon. 1539l.32463.13243 ]

Non è un update, solo un rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale che mi era sfuggito.

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2003/1732.pdf

Modifiche del Codice penale e del Codice penale militare concernenti gli atti di violenza sessuale commessi su un coniuge punibili d'ufficio.

per esempio:
RS 311.0 Codice penale svizzero
Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale
Art. 180 - Minaccia


1 Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se:
a. è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio; o
b. è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione.
dal rapporto:
L’inclusione delle coppie omosessuali si giustifica per motivi di parità di
trattamento poiché la revisione mira a inglobare le violenze subite in una
relazione in cui esiste un rapporto di dipendenza. Simili rapporti esistono sia
nell’ambito del matrimonio e del concubinato, sia all’interno di una relazione
stabile tra persone dello stesso sesso.
Rapporto del 2002, un pre-riconoscimento della parità di diritti doveri e condizioni.