ti ringrazio per la risposta. invece, per le altre perplessita?![]()
@saifer: guarda che l'articolo 812 è questo:
forse ti riferivi ad un altro articoloArt. 812 Distinzione dei beni
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (1350).
Sono mobili tutti gli altri beni (923, 1153).