però si parla in questi termini di:

«libero professionista»: il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato all'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, anche quando svolge l'attivita' professionale in forma societaria o associativa;


e queste sono le lettere s) e t), comma 1, art. 2 del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004:

s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.



quindi credo cambi niente per noi...