ahahah w l'italia!!!
eheheh
scusate, giusto per citarne un paio:
Se, infatti, sono classificati come documenti libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e carte topografiche, atlanti, grafica d'arte, video d'artista, manifesti, musica a stampa, microforme, foto, musiche e video, film e sceneggiature, un documento diffuso tramite rete informatica è tutto ciò che non rientra in quest'elenco (articolo 4, lettera r). Il documento diffuso su rete informatica è dunque come l'araba fenice di Metastasio: che vi sia ciascun lo dice, dove ? o, meglio, cosa - sia nessun lo sa.eheheh bello bello :Pil legislatore ha, infatti, fissato i criteri di determinazione della sanzione monetaria che l'articolo 7 della legge stabilisce "pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte
...
Infine: chi controllerà che il deposito avvenga? L'articolo 41 rimette agli istituti depositari "il controllo sull'adempimento degli obblighi di deposito legale". Per i documenti diffusi tramite rete informatica, saranno dunque la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma a vigilare sul rispetto della legge.
Più di un milione di domini.it e 350.000 blog stimati: questo è oggi lo stato del web in Italia. Come e con quali mezzi le Biblioteche nazionali provvederanno a censirli, archiviarli e tenerli controllati, non si sa.
grazie ancora a tutti