AGGIUNGO:

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Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del codice quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.

Quindi il Giudice nella sentenza ha riportato quanto segue:

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Passando quindi ad esaminare la seconda eccezione dal medesimo sollevata e concernente la non visibilità dell'Autovelox e dei verbalizzanti, si precisa che nell'attuazione dei servizi di vigilanza e repressione delle infrazioni stradali, l'art.43 del C.d.S. e l'art.183 del Regolamento di Attuazione dello stesso codice (D.P.R.16/12/92, n.495) prevedono che siano facilmente visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli operatori di polizia e i loro mezzi, anche mediante l'uso di appositi capi di vestiario e di autoveicoli con colori d'istituto.

L'attività di controllo della circolazione stradale deve sempre ispirarsi, infatti, a principi di correttezza amministrativa e di trasparenza e non può comunque prescindere dall'osservanza di precisi obblighi connessi alla tutela del diritto di difesa dell'utente della strada.

Nel caso dì specie, invece, come confermato in udienza dal rappresentante della resistente, tra l'altro componente della pattuglia che ha eseguito l'accertamento de quo, quel giorno il dispositivo di rilevamento e gli agenti si trovavano dietro al muro di cinta di una casa ubicata all'angolo di via Soave e via G. Rippa, nascosti praticamente a chi, come il ricorrente, proveniva da Soave ed era diretto a Mantova e ciò malgrado a margine della strada esistesse un'idonea banchina.

Ora non vi è chi non veda come tale sistema di controllo sia palesemente in contrasto con la normativa innanzi indicata e, pertanto, l'opposizione sotto tale profilo va accolta e annullato il provvedimento impugnato.
(...omissis...)
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