http://www.admin.ch/ch/i/rs/311_0/a24.html
il minimo che spero è che abbia tanti problemi...RS 311.0 Codice penale svizzero
Libro primo: Disposizioni generali
Parte prima: Dei crimini e dei delitti
Titolo secondo: Della punibilità
Art. 24
5. Partecipazione.
Istigazione
1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all’autore.
2 Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.![]()