ma forse chi ha inserito la norma nella finanziaria non ha letto l'attuale codice della strada che è in vigore in questo preciso momento...
Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.»;
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e
i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.»;
Chiunque viola le presenti norme e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 . Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
L'unica differenza sta nei 60 giorni di fermo e non di 30.