Contattare un'azienda tramite il form contatti, presente sul sito dell'azienda stessa, per proporre un servizio gratis è spamming?
Grazie![]()
Contattare un'azienda tramite il form contatti, presente sul sito dell'azienda stessa, per proporre un servizio gratis è spamming?
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Dalla newsletter del 29/05/2006 pubblicata sul sito del Garnte (www.garanteprivacy.it) pare di si.
Cito "Non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza prima aver ottenuto il consenso del destinatario, anche quando si tratta solo del primo invio"
La questione era già stata affrontata dal Garante in un comunicato stampa del settembre 2003
"Chi intende utilizzare le e-mail per comunicazioni commerciali e promozionali senza mettere in atto comportamenti illeciti deve tenere presente che:
1. è necessario il consenso informato del destinatario. Gli indirizzi e-mail recano dati personali e il fatto che essi possano essere reperiti facilmente su Internet non implica il diritto di utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo, come per l’invio di messaggi pubblicitari: in particolare, i dati di chi partecipa a newsgroup, forum, chat, di chi è inserito in una lista anagrafica di abbonati ad un Internet provider o ad una newsletter, o i dati pubblicati su siti web di soggetti privati o di pubblici per fini istituzionali. Gli indirizzi e-mail, insomma, non sono “pubblici” nel senso corrente del termine;
2. il consenso è necessario anche quando gli indirizzi e-mail sono formati ed utilizzati automaticamente mediante un software, senza verificare se essi siano effettivamente attivati e a chi pervengano, e anche quando non sono registrati dopo l’invio dei messaggi;
3. il consenso del destinatario deve essere chiesto prima dell’invio e solo dopo averlo informato chiaramente sugli scopi per i quali i suoi dati personali verranno usati: vale dunque la regole dell’opt-in, cioè del accettazione preventiva di chi riceve le e-mail, non del rifiuto a posteriori (opt-out);"
editando.org
Ok, come non detto....ma come faccio ad informare l'azienda se non posso mandarle un email?... :master:![]()
Puoi mandare un'email chiedendo il consenso per l'invio di una presentazione di un servizio/prodotto ecc.Originariamente inviato da Utente
Ok, come non detto....ma come faccio ad informare l'azienda se non posso mandarle un email?... :master:![]()
Oggetto: richiesta di consenso per l'invio descrizione ns servizio/prodotto.
Meglio
Oggetto: Da (nomeazienda) richiesta di consenso per l'invio descrizione ns servizio/prodotto.
il garante ha detto pochissimo tempo fa che questo comportamento non è lecito.Originariamente inviato da sfogliamilano
Puoi mandare un'email chiedendo il consenso per l'invio di una presentazione di un servizio/prodotto ecc.
Se il messaggio contiene già la pubblicità.Originariamente inviato da must
il garante ha detto pochissimo tempo fa che questo comportamento non è lecito.
Gentile xxxxxx, con la presente, nel rispetto del Suo diritto alla privacy, Le chiediamo l'autorizzazione a contattarLa via e-mail, per invitarLa al "xxxxxx" organizzato da prestigiose Società di gestione. Oggetto dell'evento (gratuito, ma ad invito) sarà "xxxxxxxxxxx".
Vorremmo inviarLe una e-mail con maggiori informazioni su questo ....... con il suo gentile consenso ...
Vietato inviare e-mail promozionali senza il consenso del destinatario, anche quando si tratta solo del primo invio ... non la richiesta di consenso.Originariamente inviato da must
http://www.repubblica.it/2005/d/sezi...m-privacy.html
La richiesta di consenso non deve contenere il messaggio pubblicitario, ma solo la richiesta.
A quel punto, però, la società si era giustificata spiegando che quel primo invio aveva il solo scopo di richiedere il consenso per il successivo inoltro di comunicazioni commerciali. Solo una scusa, secondo l'Autorità: nella sua decisione ha spiegato che occorre ottenere sempre il consenso del destinatario prima di effettuare qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica, per qualunque tipo di utilizzo. Nel caso specifico, se l'invio è a fini di pubblicità e marketing.
Il Garante ha sottolineato ancora una volta che un indirizzo di posta elettronica non può essere utilizzato indiscriminatamente per il solo fatto di essere reperibile in rete. "Si tratta di una prassi intrusiva, un comportamento intollerabile", ha commentato Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento". "Basta con la prassi di mandare una mail pubblicitaria senza consenso e poi scusarsi affermando che comunque quella era l'unica comunicazione inviata. Quella e-mail resta in ogni caso una comunicazione commerciale non richiesta".