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Discussione: La donazione

  1. #1

    La donazione

    Qualcuno mi aiuto ad interpretare la normativa dell'istituto della donazione?

    E per cultura personale e non perchè al momento debba utilizzarla.

    Supponiamo che io (persona fisica) riceva una donazione in denaro (da un altra persona fisica). L'articolo 783 del codice civile recita cosi:

    Art. 783 Donazioni di modico valore
    La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (812) è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
    La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
    Ecco: qual'è il discrimine tra il modico e il non modico valore? Una donazione di 100€ è una donazione di modico valore, ma di 1000€?
    Poi, come si interpreta "purchè vi sia stata la tradizione"?
    Non è necessario l'atto pubblico, ma è necessaria la scrittura privata?
    Dunque, se avessi un sito e ricevessi delle donazioni come mi dovrei comportare?

  2. #2
    l'812 che dice?
    Non andare, vai. non restare, stai. non parlare, parlami di te...
    .oO Anticlericale Oo.

  3. #3
    che sono immobili una serie di beni e mobili tutti gli altri.

    e che mi interessa in questo caso?

  4. #4
    Originariamente inviato da metal milita
    che sono immobili una serie di beni e mobili tutti gli altri.

    e che mi interessa in questo caso?
    non specifica modico li?
    Non andare, vai. non restare, stai. non parlare, parlami di te...
    .oO Anticlericale Oo.

  5. #5
    Il modico valore va dunque riferito sia a beni cedui sia ai servizi prestati. Per valutare il modico valore si deve fare riferimento
    * alle condizioni economiche del donante (art. 783, comma 2 del codice civile).
    * alla asimmetria fra prestazione e controprestazione.
    * al concetto di modicità in valore assoluto.

    penso che modicità sia in relazione al donatore

    se io guadagno 1 miliardo di euro, e ti dono 10 milioni sono briciole
    se io guadagno 100.000 euro e ti dono 50.000 euro sono tanti

    penso sia cmq interpretativo e non esiste un valore assoluto visto che è riferito alle condizioni economiche del donatore

  6. #6
    ti ringrazio per la risposta. invece, per le altre perplessita?

    @saifer: guarda che l'articolo 812 è questo:

    Art. 812 Distinzione dei beni
    Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
    Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (1350).
    Sono mobili tutti gli altri beni (923, 1153).
    forse ti riferivi ad un altro articolo

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