Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
  1. #1
    Utente di HTML.it L'avatar di marlin
    Registrato dal
    Apr 2002
    Messaggi
    395

    esperti di diritto internazionale, La causa «Costa/ENEL»

    la causa «Costa/ENEL» dava l’opportunità alla CGCE di approfondire ulteriormente la sua analisi. Tale procedimento si basava sui fatti seguenti: nel 1962 l’Italia aveva statalizzato la produzione e la distribuzione dell’elettricità e aveva trasferito il patrimonio delle imprese elettriche alla società ENEL. Il sig. Costa, azionario della società per azioni Edison Volta, interessata dalla statalizzazione, si era visto privato dei suoi dividendi e si era pertanto rifiutato di pagare una fattura di elettricità di 1 926 ITL. Davanti al giudice conciliatore di Milano, il sig. Costa aveva giustificato la sua condotta sostenendo, tra l’altro, che la legge relativa alla statalizzazione violava tutta una serie di disposizioni del trattato CE. Per poter valutare la posizione del sig. Costa, il tribunale italiano aveva sottoposto diverse questioni alla Corte di giustizia sull’interpretazione di diverse disposizioni nel trattato CE. Nella sua sentenza, la Corte dichiarava riguardo alla natura giuridica della CE:

    «A differenza dei comuni trattati internazionali, il trattato CEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell’ordinamento giuridico degli Stati membri (...) che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare. Infatti, istituendo una Comunità senza limiti di durata, dotata di propri organi, di personalità, di capacità giuridica, di capacità di rappresentanza sul piano internazionale e, in specie, di poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza o da un trasferimento di attribuzioni degli Stati alla Comunità, questi hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi».

    Sulla base di tali dettagliate osservazioni, la Corte ha concluso quanto segue:

    «Dal complesso dei menzionati elementi discende che, scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità (...). Il trasferimento effettuato dagli Stati a favore dell’ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e obblighi corrispondenti alle disposizioni del trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile con il sistema della Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia (...)».


    quindi il signor costa ha vinto? ha ottenuto poi i dividendi?

  2. #2
    Moderatore emerito L'avatar di agiaco
    Registrato dal
    Jul 2003
    Messaggi
    613
    Sulla base di questo non si può dore, questo è solo l'enunciazione di un principio che oggi è notissimo, cioè che l'ordinamento comunitario è un ordinamento sovrano e autonomo e su alcune materie prevale su quello interno.

    Poi come abbiano valutato la causa non è dato saperlo
    NO MP TECNICI PERCHE' NON NE CAPISCO NULLA, GRAZIE

  3. #3
    Utente di HTML.it L'avatar di marlin
    Registrato dal
    Apr 2002
    Messaggi
    395
    Originariamente inviato da agiaco
    Sulla base di questo non si può dore, questo è solo l'enunciazione di un principio che oggi è notissimo, cioè che l'ordinamento comunitario è un ordinamento sovrano e autonomo e su alcune materie prevale su quello interno.

    Poi come abbiano valutato la causa non è dato saperlo
    si quello si evince chiaramente dal testo,ci sono state altre sentenze quali simmenthal e granital, ma non sono riuscito a trovare come si è conclusa la vicenda.

  4. #4
    Moderatore emerito L'avatar di agiaco
    Registrato dal
    Jul 2003
    Messaggi
    613
    SE non ricordo male la sentenza era in seguito a domanda pregiudiziale del giudice di Milano, la Corte espresse questo principio generale ma si disse incompetente in via preliminare ad entrare nel merito e quindi costa non ebbe nulla
    NO MP TECNICI PERCHE' NON NE CAPISCO NULLA, GRAZIE

  5. #5
    Utente di HTML.it L'avatar di marlin
    Registrato dal
    Apr 2002
    Messaggi
    395
    Originariamente inviato da agiaco
    SE non ricordo male la sentenza era in seguito a domanda pregiudiziale del giudice di Milano, la Corte espresse questo principio generale ma si disse incompetente in via preliminare ad entrare nel merito e quindi costa non ebbe nulla
    da quanto ho trovato, è stata la corte costituzionale a rigettare il ricorso, in virtu del fatto che prima i trattati si adattavano al diritto interno con legge ordinaria, e che una legge ordinaria posteriore sovrascriveva una antecedente anche se questa fosse stata comunitaria


    La Corte Costituzionale, con la sent. 7 marzo 1964 n.14, non ha accolto i motivi di ricorso dell'avv. Costa. Gli argomenti utilizzati fanno riferimento al procedimento di ratifica del Trattato CEE. Questo infatti è stato recepito certo in applicazione dell'art.11 Cost., ma con una legge ordinaria (L. 1203/1957) che non ha per questo motivo una forza di legge superiore della legge interna impugnata. La Corte chiama in causa il principio generale della successione cronologica delle leggi per affermare l'efficacia della L. 1643/1962 e conclude affermando quindi che, in caso di conflitto tra norma interna e norma comunitaria, avendo entrambe forza di legge ordinaria, si attua il principio della successione delle leggi nel tempo, nel caso in discussione, in favore della fonte di diritto interno2.

    La stessa controversia viene dedotta in altra sede, che è poi la sede comunitaria. Si tratta di un ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 177 del Trattato CEE, altrimenti detto ricorso pregiudiziale, con il quale si richiede alla Corte di Giustizia l'esatta interpretazione di una norma comunitaria. Il Governo italiano, costituitosi in giudizio, contesta proprio l'uso di questo mezzo di impugnazione. A suo dire, infatti, il giudice a quo doveva applicare per la soluzione della controversia solo una norma interna, che non subisce condizionamenti dal diritto comunitario. La Corte di Giustizia (sent. 15 luglio 1964, causa 6/64) in un primo tempo nega la propria competenza a statuire sulla compatibilità di una norma interna col Trattato (si noti per inciso che in seguito la Corte non si è astenuta da questo compito che sulla carta non le spetterebbe, utilizzando complessi artifici retorici per legittimare questo suo operato). Subito dopo la Corte entra in polemica con quanto giudicato dai giudici costituzionali italiani. Afferma infatti la limitazione della sovranità degli stati membri in campi circoscritti, nei quali vige un complesso di norme di origine comunitaria di carattere vincolante tanto per i cittadini che per gli stati stessi. Per questo gli Stati si trovano nell'impossibilità di derogare al Trattato con un provvedimento unilaterale ulteriore, in quanto verrebbe meno l'uniforme applicazione del diritto comunitario3. Anche la Corte di Giustizia risolve il caso Costa v. ENEL facendo ricorso al criterio della preminenza del diritto comunitario su quello nazionale nei casi di conflitto. Lascia però trasparire alcuni cenni relativi ad una ripartizione di competenza tra i due ordinamenti che i giudici costituzionali italiani faranno propri a distanza di 20 anni.

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.