la causa «Costa/ENEL» dava l’opportunità alla CGCE di approfondire ulteriormente la sua analisi. Tale procedimento si basava sui fatti seguenti: nel 1962 l’Italia aveva statalizzato la produzione e la distribuzione dell’elettricità e aveva trasferito il patrimonio delle imprese elettriche alla società ENEL. Il sig. Costa, azionario della società per azioni Edison Volta, interessata dalla statalizzazione, si era visto privato dei suoi dividendi e si era pertanto rifiutato di pagare una fattura di elettricità di 1 926 ITL. Davanti al giudice conciliatore di Milano, il sig. Costa aveva giustificato la sua condotta sostenendo, tra l’altro, che la legge relativa alla statalizzazione violava tutta una serie di disposizioni del trattato CE. Per poter valutare la posizione del sig. Costa, il tribunale italiano aveva sottoposto diverse questioni alla Corte di giustizia sull’interpretazione di diverse disposizioni nel trattato CE. Nella sua sentenza, la Corte dichiarava riguardo alla natura giuridica della CE:
«A differenza dei comuni trattati internazionali, il trattato CEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell’ordinamento giuridico degli Stati membri (...) che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare. Infatti, istituendo una Comunità senza limiti di durata, dotata di propri organi, di personalità, di capacità giuridica, di capacità di rappresentanza sul piano internazionale e, in specie, di poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza o da un trasferimento di attribuzioni degli Stati alla Comunità, questi hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi».
Sulla base di tali dettagliate osservazioni, la Corte ha concluso quanto segue:
«Dal complesso dei menzionati elementi discende che, scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità (...). Il trasferimento effettuato dagli Stati a favore dell’ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e obblighi corrispondenti alle disposizioni del trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile con il sistema della Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia (...)».
quindi il signor costa ha vinto? ha ottenuto poi i dividendi?