Scusate il lungo post, ma non ho un link..
L' Art. 32 del Collegato alla Finanziaria 2007 è passato quasi del tutto inosservato in mezzo alle polemiche sulle aliquote Irpef e sul Tfr di questi giorni, ma è destinato a produrre qualche conseguenza a scoppio ritardato. L'articolo riguarda il diritto d'autore e
introduce una piccola ma sostanziale modifica all' art. 65 della Lg. 22 aprile 1941 n.633, in particolare al comma 1 che regola nel nostro ordinamento la facolta' di riproduzione, anche parziale, dei contenuti editoriali.
A questo proposito il codice recita: "Gli articoli di attualita' di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione
del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non e' stata espressamente riservata, purche' si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato." Il Collegato alla Finanziaria aggiunge una postilla: "I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalita' di riscossione sono determinate sulla base di accordi fra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29".
Benchè il riferimento alle "associazioni delle categorie interessate", per quanto riguarda i corrispettivi possa suonare anacronistico alla luce del Decreto Bersani del luglio scorso e alla liberalizzazione dei 'tariffari' professionali, la sostanza della modifica sembra inequivoca: la riproduzione da giornali e riviste resta consentita, quando non espressamente riservata dall'editore, ma sempre e comunque a pagamento. Resta per altro da chiarire se la regola si estenda anche al cosidetto "diritto di cronaca," sancito dal successivo comma 2, che consente "La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualita'".
Esempi e interpretazioni
La norma, accorpata a una legge Finanziaria e non a una riforma del diritto d'autore, si presenta di non facile interpretazione. In generale, sembra pensata per alcune specifiche tipologie di servizio ma formulata in termini molteo estensivi. Prendiamo un caso concreto, quello delle rassegne stampa: una pubblicazione specializzata, un giornale locale o di una newsletter economica che, a fronte di poche migliaia di copie direttamente distribuite o vendute, finisce ogni giorno, indirettamente, sulla scrivania di decine di migliaia di persone attraverso i servizi di rassegna stampa. Da questi servizi l'editore non trae alcun profitto se non l'onore della citazione e quindi il beneficio della visibilità e dell'autorevolezza. In questo caso il legislatore sembra voler assicurare all'editore un diritto nei confronti dell' "aggregatore" della rassegna e, quindi, una fonte aggiuntiva all'esercizio economico.
All'estremo opposto, pensiamo a una pubblicazione scientifica: qui la riproduzione parziale o la semplice citazione di un altro testo è prassi comune e, anzi, uno dei fondamenti della comunicazione nel mondo accademico e della ricerca. La richiesta di un corrispettivo economico risulterebbe in ultima analisi seriamente lesiva della circolazione delle idee. Se approvata nella formulazione attuale la norma potrebbe risultare in molti casi inapplicabile.
C'è un altro pezzettino che riguarda il web, i blog e l'editoria elettronica in generale..se volete copio incollo...
ma ho capito bene?si paga per citare qualcosa!!?!