Originariamente inviato da miki.
cercando con google ho trovato questo
http://forum.html.it/forum/showthrea...readid=1028209
Art. 79 - Congedo matrimoniale
Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre
matrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni quindici di
calendario.
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore di lavoro dovrà
concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno
antecedente alla celebrazione del matrimonio.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del
congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.
Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è
considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto
alla retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte.
comunque cerca sul tuo CCNL