Originariamente inviato da Gianrico
PUOI DISDIRE DAL 02 APRILE CON PREAVVISO DI 30 GG QUINDI PUOI ESSERE DISTACCATO DAL 02 MAGGIO
Legge 7/2007 art 1 comma 3:
"3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e
di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del
contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro
operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da
esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi
dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso
superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta
salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del
presente articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di
entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta
giorni."