ciao a Tutti,
il "sensazionalismo" dei giornali e' solo l effetto del fatto che non e' possibile leggere per chiunque gli atti,d'altra parte non viene mai neppure pubblicata la sentenza per intero
Il fatto che i giudici si esprimano in questo o in quellaltro modo e' poi strattamente correlato a quanto e' stato loro chiesto di esprimersi
Faccio ampio riferimento all art 112 c.p.c: "deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa"
Questo l ho dovuto capire a mie spese ed e' la ragione che sta alla base che l imparzialita' dei giudici ma anche al cittadino che recandosi da un avvocato non ha potuto raccontare tutto (spesso un avvocato limita cio' che viene raccontato dal cliente perche' bisogna provare tutto e quindi non vuole rischiare in giudizio )
Personalmente non sono d'accordo con questo tipo di visione,perche' e' evidente che se un avvocato non e' bravo e/o tanto onesto , chi ci rimette e' chi lo paga e cioe' i cittadini e cioe' noi ,come e' anche evidente che il cliente da solo dovrebbe controllare l avvocato (il Consiglio dell Ordine dove sta?)
Cio' che intendo dire e' che se non vengono dette tutte le cose nel giudizio ed in tempo (cioe' nell atto di citazione) e' molto difficile se non improbabile che poi vengano considerate
Nel caso in esempio, se il comportamento dell impiegato e' stato inequivocabilmente causato dal comportamento asociale dei colleghi essi hanno senz'altro colpa
Da quanto emerge dai giornali sembrerrebbe che l impiegato NON si e' neppure rivalso sui colleghi per chiedere a loro il danno e mi domando per quale motivo.....
A mio avviso si doveva nella domanda del giudizio (gia' al primo grado) impostare la domanda NON per accertare se fosse giusto o no essere licenziato per quella frase quanto invece accertare se il comportamento dell impiegato sia stato anche soltanto indotto da un comportamento compiacente del datore di lavoro , ovvero che questo datore di lavoro non avesse neppure verificato all epoca chiamando a se' i colleghi e comminato eventuali sanzioni ovvero redatto un apposito verbale.
E' evidente che se l impiegato ha detto qualcosa al datore di lavoro ,anche il datore di lavoro puo' aver detto (o anche solo gesticolato) qualcosa all impiegato ma non e' dato sapere ne' se cio' sia avvenuto e ne' che cosa abbia detto o fatto
L incompletezza degli articoli dei giornali si sposa con la limitatezza della domanda dell art 112 cpc e anche con il fatto che in Cassazione ci si va impugnando vizi di legittimita' e non di merito,invece i giornali non lo dicono o quantomeno ne parlano senza indicare se le domande nell atto di ricorso in Cassazione siano state rigettate perchè infondate o inammissibili