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Discussione: PA e accessibilità

  1. #1
    Utente di HTML.it L'avatar di pan
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    PA e accessibilità

    Sto collaborando alla realizzazione di una webapp per una pubblica amministrazione. Alla proposta di alcuni miei colleghi di portare obbligatoriamente il browser a tutto schermo o impedire la navigazione con i relativi tasti dello stesso ho sottolineato che non sono "best paractice", specialmente per una pubblica amministrazione. Ho citato la Legge Stanca ed i "Requisiti tecnici di accessibilità per l’ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale". Il requisito n.2 enuncia quanto segue: "Comandi e funzionalità dell’interfaccia utente non devono limitare o disabilitare le caratteristiche e le funzionalità di accessibilità dell’ambiente operativo documentate e rese disponibili dal produttore dell’ambiente stesso." Data l'elevata sintesi non sono però certo che tale enunciato faccia al caso mio. Potete confermare?

  2. #2
    Effettivamente la limitazione che i tuoi colleghi vorrebbero imporre rientra, a pere mio, nell'ambito della legge, in quanto di fatto limita le funzionalità del browser.

    Inoltre, anche secondo il buon senso sarebbe bene evitare questo genere di azioni in quanto si costringe l'utente a navigare in modo diverso dal solito, ergo il sito sarà meno accessibile

  3. #3
    Utente di HTML.it L'avatar di pan
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    Originariamente inviato da arx707
    Effettivamente la limitazione che i tuoi colleghi vorrebbero imporre rientra, a pere mio, nell'ambito della legge, in quanto di fatto limita le funzionalità del browser.

    Inoltre, anche secondo il buon senso sarebbe bene evitare questo genere di azioni in quanto si costringe l'utente a navigare in modo diverso dal solito, ergo il sito sarà meno accessibile
    Ti ringrazio della risposta.
    Purtroppo però nell'Allegato B - Metodologia e criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell’accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet, che credo si avvicini maggiormente al contesto di cui ho accennato, non ho trovato traccia di requisiti simili. Ho spiegato ai colleghi che è sconsigliato come approccio, ma se non presento riferimenti normativi esatti non la spunterò.


    Per chi volesse approfondire:
    http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/DM080705.htm
    http://webaccessibile.org/articoli/l...isiti-tecnici/

  4. #4
    Nell'allegato B non c'è nulla, ma quello a quanto ho capito è un metodo di verifica appunto soggettiva che proprio per questo non fissa regole precise.

    Una soluzione potrebbe essere quella di chiedere una consulenza professionale.

  5. #5
    Utente di HTML.it L'avatar di cyberman
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    se cerchi requisiti normativi basta vedere la stessa legge 4/2004 (c.d. Stanca)

    http://www.camera.it/parlam/leggi/04004l.htm

    dalla lettura di alcuni articoli si evince che

    1) (vedasi art 4 co. 2° legge cit.)
    i contratti stipulati per siti internet che non rispettano l'accessibilità sono da considerarsi nulli e l'amministrazione è comunque obbligata ristrutturare il sito secondo i criteri di acessibilità previsti per legge

    2) (art. 9)

    L’inosservanza della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.



    a cio' si aggiugono i criteri specifici previsti dal decreto ministeriale citato dalla legge visibile come linkato prima qui http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/DM080705.htm.


    attenzione pero' perché la valutazione effettuata non è solamente quella soggettiva prevista dall'allegato. Quella è solo una prima tipologia di verifica.
    Infatti la legge 2004/4 all'art 6 così recita


    Art. 6.

    (Verifica dell’accessibilità su richiesta)

    1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l’accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3.

    2. Con il regolamento di cui all’articolo 10 sono individuati:

    a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;

    b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell’operazione;
    c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell’accessibilità;
    d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.
    Pertanto, i criteri di valutazione sono gli stessi del decreto di attuazione, quindi stesso tipo di controllo e stesso tipo di analisi.
    Conseguetemente un controllo da parte del dipartimento puo' causare le conseguenze citate sopra in caso di responsabilità per inadempimento.


  6. #6
    Utente di HTML.it L'avatar di pan
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    Grazie ragazzi delle vostre risposte.

    Le conseguenze sui contratti sono chiare, ma l'aspetto che volevo chiarire era di tipo prettamente tecnico. Portare il browser a tutto schermo forzatamente e bloccare l'uso dei tasti di navigazione sono o no violazioni a quanto prescritto dalla legge Stanca? Ci sono punti in cui si può evincere più chiaramente? Il w3c da delle indicazioni in merito?

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