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  1. #1

    [SERIO] Confusione tra avvocati

    Ci è stato detto che le spese relative ad una causa legale (bolli, diritti, ecc...) sono pagate da chi la apre. Se durante la causa interviene una terza parte e ne viene modificata la natura, è sempre l'attore originario a doverle pagare? Grazie per le risposte.

  2. #2
    il principio generale (nella giustizia civile) è che le spese le anticipa chi richede/compie l'atto.

    Art. 90 (Onere delle spese)
    Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal giudice.

    Art. 91 (Condanna alle spese)
    Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza.
    Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.
    I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli artt. 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

    Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)
    Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo', indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.
    Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
    Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

    Art. 93 (Distrazione delle spese)
    Il difensore con procura puo' chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
    Finche' il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli e' stato attribuito, la parte puo' chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

    Art. 94 (Condanna di rappresentanti o curatori)
    Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

    Art. 95 (Spese del processo di esecuzione)
    Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

    Art. 96 (Responsabilita' aggravata)
    Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
    Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a norma del comma precedente.

    Art. 97 (Responsabilita' di piu' soccombenti)
    Se le parti soccombenti sono piu', il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo' anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.
    Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

    Art. 98 (Cauzione per le spese)
    Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, puo' disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi e' fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.
    Se la cauzione non e' prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.
    La Corte costituzionale, con sentenza n. 67 del 29 novembre 1960, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

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