Tuttavia il diritto all’immagine trova un limite nell’art. 97 della legge sul diritto d’autore.
In questo articolo si riconosce l’assoluta mancanza di necessità della prestazione del consenso da parte della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata da:
• Notorietà della persona
• Ufficio pubblico coperto
• Necessità di giustizia o polizia
• Scopi scientifici, didattici o culturali
• Avvenimenti pubblici o di interesse pubblico
[...]L’ultimo comma della art. 97 è dedicato agli avvenimenti pubblici.
Anche qui vediamo che opera la non necessità del consenso, ma entro certi limiti.
Il ritratto deve inserirsi all’interno dell’evento pubblico, quindi il ritagliare ad esempio un parte della foto mettendo in evidenza un qualche ritratto fa sì che la fattispecie non possa trovare tutela ex art. 97.
[...]Anche in questa ipotesi- ad ogni modo- il diritto all’immagine viene meno nel caso in cui ricorra l’ultima ipotesi prevista dall’art. 97, legge sul diritto d’autore, inerente alle manifestazioni svoltesi in pubblico.