8) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fatto salvo quanto previsto all’art. 9, XXX avrà facoltà di risolvere di diritto il presente accordo per fatto e/o colpa imputabile al Collaboratore, qualora quest’ultimo svolgesse l'incarico senza osservare e rispettare la diligenza richiesta dalla natura dell'attività ai sensi del precedente art. 2, oppure non fornisse prestazioni adeguate e idonee a soddisfare le esigenze di XXX come meglio precisato al precedente art. 2, oppure non rispettasse i tempi entro i quali il progetto e/o parte di esso deve essere completato come meglio precisato all’allegato A, oppure assumesse obblighi nei confronti di terzi incompatibili con il presente incarico. L'accordo si intenderà risolto al ricevimento di un’apposita comunicazione scritta inviata da XXX a mezzo raccomandata A/R.
In caso di risoluzione per uno dei motivi esposti al presente articolo il Collaboratore sarà tenuto all'immediato pagamento di una penale pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00), tale penale avrà natura di sanzione contrattuale e non di ristoro del danno e pertanto non incide sul diritto di XXX di richiedere, in sede giudiziale, in aggiunta alla penale, il risarcimento integrale del pregiudizio patito.
9) RECESSO
Ai sensi dell’art. 67 III comma della legge n. 30/2003, le parti potranno recedere prima della scadenza del termine stabilito per giusta causa ovvero con semplice preavviso scritto di giorni 60 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R. In caso d’esercizio del diritto di recesso di cui al presente articolo, XXX riconoscerà al Collaboratore i soli compensi maturati in relazione all'attività effettivamente svolta dal Collaboratore sino alla data di risoluzione del rapporto, riconoscendosi sin d’ora che detti compensi sono satisfattivi di ogni pretesa del Collaboratore medesimo.