[...]dovrebbe assicurarsi il nulla osta dell’assemblea condominiale, dimostrando che il suo intervento non cagiona un mutamento delle linee architettoniche ed estetiche dello stabile, che possa provocare un pregiudizio economico all’immobile.
Se riesce a risolvere il problema del condominio, tenga poi presente che:
la trasformazione di uno spazio in veranda “è soggetta a provvedimento concessorio in quanto la veranda, dal punto di vista tecnico-giuridico, non è un manufatto destinato a soddisfare esigenze precarie e contingenti, sì da dover essere successivamente rimosso, ma implica un aumento della volumetria abitativa dell’immobile, assicurando spazio, privacy e protezione dagli agenti atmosferici. In difetto di concessione il proprietario è penalmente perseguibile, ai sensi dell’art. 20, lettera b), della L. 28-2-1985, n. 47, con l’arresto fino a due anni e l’ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.” (citazione dell’Accademia Immobiliare)
A seguito di ciò, una volta ottenuto il consenso di tutti i condomini, dovrà richiedere idonea concessione dal Comune di competenza, anche, eventualmente, tramite la procedura di Super DIA (Dichiarazione Inizio Attività), accompagnata da un progetto a firma di tecnico abilitato, che garantisca il rispetto del regolamento o del piano urbanistico di zona.