L'articolo 8 del D.P.R. 633/72 disciplina, nella lettera b), le cessioni il cui trasporto all'estero avviene a cura del cessionario non residente o per suo conto.
Caso
Operatore italiano (IT) cede beni a cliente svizzero. La transazione è regolata con resa ex-works.
Obblighi di IT
* emette fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, 1° comma, lettera b) D.P.R. 633/72;
* collabora con il compratore relativamente all'emissione dei documenti richiesti per l'esportazione;
* riceve quale prova dell'avvenuta esportazione, entro 90 giorni dalla consegna della merce, la fattura vistata dalla dogana di confine.
Nota
Il cliente svizzero, in quanto soggetto non residente nell'Unione Europea, deve espletare le formalità doganali di esportazione mediante il ricorso ad un rappresentante in dogana. Il fornitore italiano deve sincerarsi che ciò sia avvenuto, atteso che, in caso contrario, le operazioni doganali vengono espletate a nome del cedente residente nello Stato, con la conseguente applicazione degli obblighi previsti dalla lettera a) dell'articolo 8.