Visto che qui ci sono parecchi professionisti, credo sia interessante sapere che è entrata in vigore la tanto attesa "Esigibilità differta dell'IVA" (o meglio, al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).

Vi rientrano tutte le operazioni effettuate dal 29 aprile, ma attenzione:
il cedente o prestatore manifesta la volontà di differire l’esigibilità
dell’imposta mediante apposita annotazione in fattura per evidenziare che si
tratta di una operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 7
del decreto legge n. 185 del 2008. In mancanza di tale annotazione, l’imposta si
considera esigibile secondo le regole ordinarie, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n.
11 633 del 1972.
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Ricordate però che ciò non è possibile per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, ma solo nei confronti di soggetti iva che si avvalgano della vostra prestazione per lo svolgimento della loro attività. Ricordate anche che l'iva diviene esigibile solo con l'effettivo incasso ma anche che il diritto alla detrazione spetta solo se le fatture di spesa sono state saldate: A tale proposito, sarà cura del soggetto che intende effettuare la detrazione dare evidenza della data del pagamento.

Infine, il tutto ha "scadenza" un anno: passato un anno dalla fatturazione, l'iva diviene comunque esigibile/detraibile.

Occhio alle limitazioni: istruitevi qui.

Credo sia una buona cosa per i professionisti. Io spero che la situazione sia gestibile, ma purtroppo non tutti i clienti sono affidabili e collaborativi. Bisognerà istruirli bene e sperare!