La Legge 133/2008 all’art.41 “Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro”, prevede:
“5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni».”
quindi il comma diventerebbe così:
ora sembra che io datore di lavoro possa anche fare così: lavori 12 giorni consecutivi e fai i restanti 2 di riposo compensativo. Però c'è la prima parte del comma che contrasta con la nuova aggiunta, ovvero "Il lavoratore ha diritto [b]ogni sette giorni[b] ...", Quindi non mi spiego come possa venire accettata tale modifica. Oltretutto devono essere almeno 24 le ore consecutive, quindi non puoi nemmeno fare 12 ore di riposo una prima volta e 36 una seconda, entro i 14 giorni.1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni
chi mi chiarisce il senso di questa aggiunta??